Cassazione Sezione Lavoro
17/11/2010

Cassazione Lavoro - sentenza n. 23228/2010 Contratto di formazione lavoro

Contratto di formazione lavoro non ammesso per il dipendente che abbia già svolto le mansioni per cui è stato assunto

La Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora il lavoratore venga assunto con contratto di formazione e lavoro, ma al momento dell'assunzione risulti già in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento della prestazione oggetto del contratto, il rapporto di lavoro sarà soggetto a trasformazione in lavoro a tempo indeterminato. Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che il dipendente che abbia già svolto la medesima mansione presso altro datore di lavoro, non potrà essere assunto con lo strumento del contratto di formazione e lavoro per svolgere un'identica prestazione, poiché in tal caso il contratto sarebbe affetto da un vizio genetico, il quale ne imporrebbe la trasformazione.

Scarica il testo della sentenza

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it