Cassazione Sezione Lavoro
16/02/2009

Cassazione Lavoro - sentenza n. 3705/2009 Passaggio di posizione da un ente all'altro

In materia di rapporto di lavoro del personale medico degli enti previdenziali, l'art. 118 del Dpr n. 384/1990 garantiva, nel caso di passaggio, nello stesso o in diverso ente, ad una posizione funzionale superiore con servizio prestato senza soluzione di continuità ovvero alla medesima posizione o in posizione inferiore, esclusivamente il diritto alla conservazione del "maturato economico" in godimento e non anche una piena equiparazione del servizio prestato anteriormente rispetto a quello successivo. Ne consegue che, ove il lavoratore sia transitato da un ente all'altro (nella specie, dall'USL all'INPS), ai fini della determinazione dell'effettiva anzianità di servizio non può essere riconosciuta l'anzianità pregressa.

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