La risoluzione di un rapporto a termine avente ad oggetto prestazioni professionali, che venga risolto prima della sua scadenza, può concretizzare - se il recesso è privo di qualsiasi valida giustificazione, e tanto più nel caso in cui trovi fondamento in motivi illegittimi - un inadempimento contrattuale suscettibile di determinare pregiudizi economici, liquidabili in caso della prova della loro esistenza anche con criteri equitativi. Non è idoneo ad escludere il risarcimento il fatto che si tratti di un recesso anticipato posto in essere dalla Asl rispetto ad un rapporto di collaborazione esterna retribuito mediante compensi ad “accessi” nel limite massimo di due alla settimana, e quindi, alla effettiva prestazione.