Cassazione Sezione Lavoro
23/06/2009

Cassazione Lavoro - sentenza n. 14672/2009 Ospedali classificati: non è possibile la mobilità

L'istituto della mobilità del personale delle P.A., previsto dall'art. 33 del d.lgs. n. 29/1993, è preordinato alla copertura del fabbisogno di personale delle Amministrazioni medesime senza ricorrere a nuove assunzioni, ma utilizzando il personale eccedente di altre Amministrazioni pubbliche, sicché non può operare per realizzare l'assunzione di personale estraneo alla P.A.; ne consegue che, nell'ambito degli enti appartenenti al Ssn, la mobilità non può essere attivata per il personale di enti ospedalieri "classificati" ai sensi degli artt. 1 e 20 della legge n. 132/1968, giacché non ricompresi tra le Amministrazioni pubbliche.

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