Cassazione Sezione Lavoro
03/04/2008

Cassazione Lavoro - sentenza n. 5749/2008 Assistente alla poltrona licenziata nel periodo di gravidanza

Il divieto di licenziamento di cui alla L. n. 1204/1971, art. 2 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto - che è affetto da nullità a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 61 del 1991 - comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, ai sensi del Dpr n. 1026/1976, art. 4.

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