L'indennità di accompagnamento, prevista dall'art. 1 L. n. 18/1980, è attribuita ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua. Benché la lettera dell'ultimo comma del suddetto articolo escluda il diritto all'indennità per i soggetti che siano ricoverati gratuitamente in istituto di cura, l'indennità può essere attribuita anche in caso di ricovero in ospedale pubblico, purché la parte interessata dimostri che le prestazioni assicurate dall'Ospedale medesimo non esauriscano tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.