Cassazione Sezione Lavoro
05/02/2004

Cassazione Lavoro - sentenza n. 2168/2004 Impiego pubblico - procedimento e punizioni disciplinari

In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993, trasfuso nell'art. 55 del d.lgs. n. 15/2001, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza.

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