Cassazione Sezione Lavoro
04/06/2003

Cassazione Lavoro - sentenza n. 8907/2003 Assegno una-tantum solo per chi si infetta con vaccinazioni obbligatorie

In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati disciplinati dalla legge n. 210/1992, e dalla successiva legge n. 238/1997, la previsione di un indennizzo aggiuntivo, per il periodo antecedente l'entrata in vigore della citata legge n. 210/1992, sotto forma di assegno “una tantum”, previsione contenuta nell'art. 2 , comma 2, della stessa legge, non è applicabile ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, in quanto il predetto comma 2 dell'art. 2 espressamente limita il beneficio di cui si tratta ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge, e cioè a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria.

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