Incarichi di guardia medica: utilizzo ad esaurimento di medici già in servizio.
In tema di conferimento di incarichi di guardia medica, l'art. 8, comma 1-bis del d.lgs. n. 502/1992 (nel testo modificato dall'art. 9 d.lgs. n. 517/1993), secondo il quale devono essere utilizzati “ad esaurimento” i medici addetti ad una certa epoca alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi, va inteso nel senso che a decorrere dal 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore del decreto 517, non è consentito non solo il conferimento di nuovi incarichi, ma anche l'utilizzazione di personale diverso da quello già addetto alla stessa data all'espletamento dell'attività in questione, per il quale soltanto valgono le convenzioni stipulate in sensi dell'art. 48, L. n. 833/1978.