Non può ritenersi che il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie sorga ogni anno. Infatti, alla stregua dell'art. 21, comma 8 del CCNL le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno solare, e la disposizione attiene al loro effettivo godimento, mentre diversa è la previsione per il diritto alla indennità sostituiva, dal momento che la prima parte del suddetto comma 8 dispone che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al comma 13, il quale dispone che, all'atto della cessazione del rapporto, in caso di mancato godimento per motivi indipendenti dalla volontà del dirigente, l'Azienda procede al pagamento sostitutivo.