L'art. 26 del DPR n. 483/1997 che disciplina l'accesso concorsuale alla dirigenza medica del Ssn dispone che la prova pratica che segue la prova scritta e precede la prova orale debba vertere su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Nel caso sottoposto al Tar non solo è stata rilevata la mancanza, nella modalità per iscritto, della possibilità di verificare le "manualità operative" proprie della disciplina in concorso, ma anche la circostanza per cui né il bando né i verbali concernenti lo svolgimento della prova pratica accennano ad una discussione orale del caso clinico sottoposto, sicché è evidente che la prova pratica è stata illegittimamente sostituita solo da uno scritto redatto in forma non anonima. Il Tar ha accolto il ricorso annullando gli atti del concorso.