Il Tar ha rigettato la richiesta della dipendente del Ministero della Sanità diretta ad ottenere il reinquadramento in maggiore qualifica nonché alla corresponsione delle differenze stipendiali tra la qualifica di formale inquadramento e quella corrispondente ai servizi di fatto espletati. In presenza di meri ordini di servizio provenienti da soggetti privi della potestas di immutazione dello status del dipendente, le mansioni (assertivamente) superiori svolte dalla ricorrente non danno diritto al beneficio della maggiore retribuzione né possono fondare, a fortiori, rivendicazioni volte ad ottenere il reinquadramento in qualifica funzionale superiore.