Mobbing: danni psicofisici derivanti da deferimento disciplinare. Cumulo di responsabilità
Il cumulo è possibile quando la lesione lamentata, attinente all'integrità psico-fisica, derivi dalla situazione di disagio e dal comportamento di superiori e quando si chieda il risarcimento del danno biologico, che, secondo la Corte Costituzionale trova la sua disciplina nell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 cost., sicché la richiesta risarcitoria di tale tipo di danno qualifica la domanda come extracontrattuale. Ove peraltro si sostenga contestualmente la violazione di doveri legali che regolano il rapporto, posta in essere con il proprio comportamento omissivo o commissivo, venendo meno all'obbligo per il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica e morale del lavoratore, si è in presenza della responsabilità contrattuale.