Le prestazioni lavorative rese dal personale dipendente delle Usl in regime di plus-orario sono soggette al potere programmatorio e organizzatorio dell'Ente datore di lavoro, al quale soltanto spetta di verificare le effettive esigenze di funzionalità delle singole strutture operative. È da ritenersi che la pretesa al pagamento del plus-orario del personale delle Usl sia qualificabile come diritto soggettivo solo quando la prestazione sia avvenuta in base a deliberazione autorizzativa valida ed efficace in quanto gli atti amministrativi che disciplinano la materia del servizio in plus-orario dei dipendenti del Ssn hanno carattere autoritativo. In assenza di una formale autorizzazione, nessun compenso può essere riconosciuto per prestazioni rese in plus-orario.