Lo svolgimento temporaneo delle mansioni superiori di primario su posto vacante ''comporta anche l'attribuzione degli emolumenti accessori relativi alle indennità collaterali di reperibilità, plus orario e lavoro straordinario''. Lo ha affermato il Tar del Lazio accogliendo il ricorso proposto contro gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri da un aiuto al quale l'amministrazione aveva formalmente riconosciuto le superiori funzioni primariali svolte per tre anni in vacanza di posto, senza peraltro attribuirgli le indennità collaterali aggiuntive allo stipendio base di primario. Il Tar ha ordinato agli Ifo di corrispondere al ricorrente i relativi conguagli, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.