Tar
13/03/2002

Tar Lazio - sentenza n. 1959/2002 Assunzioni per esigenze stagionali o straordinarie

Legittimo il provvedimento di non procedere ad assunzioni per esigenze stagionali o straordinarie

È legittima la decisione del presidente di una Asl, o dell'assessore regionale alla sanità, di non procedere ad assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie “se la mancata ratifica di una assunzione già proposta dal comitato di gestione ha come motivazione l'obbligo di rispettare i limiti derivanti dal numero di rapporti già instaurati nell'anno precedente”. Lo ha affermato il Tar del Lazio respingendo il ricorso proposto contro la Regione e la Asl LT2 da una sanitaria che, con delibera del comitato di gestione della Asl, era stata chiamata a ricoprire un incarico a tempo “per motivi di necessità e di urgenza”. Il presidente della stessa Asl aveva successivamente disposto l'annullamento della delibera e arrestato il procedimento di assunzione.

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