L'attività di consulenza e coordinamento nell'organizzazione di unità ospedaliere ''non sottintende necessariamente il riconoscimento di una funzione equiparabile a quella di un primario''. Lo ha affermato il Tar del Lazio, dichiarando inammissibile per carenza di interesse il ricorso di un aiuto corresponsabile ospedaliero della Asl Rm/C contro la nomina del controinteressato a consulente della medesima Asl con compiti di coordinatore dell'unità spinale unipolare.