Il Tar Lazio giudica infondato il ricorso che tendeva ad annullare il Dpr n. 348/83 nella parte in cui non equipara il trattamento economico dei farmacisti delle Unità Sanitarie Locali a quello dei medici secondo la corrispondenza Direttore di farmacia = Primario e Farmacista collaboratore = Aiuto corresponsabile, oppure, in via subordinata, Farmacista collaboratore = Assistente medico.