Con sentenza n. 19/2013 il Tar Umbria si è pronunciato sul ricorso proposto da Anaao Assomed ed altri sindacati in merito alla deliberazione 9.01.2012 n. 3 della Giunta della medesima Regione, la quale ha imposto il pagamento di un ticket su ogni singola prestazione resa in libera professione intramuraria pari al 29% rispetto al valore del tariffario attuale. Il Tar ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità della deliberazione, in quanto la libera professione intramuraria non è ricompresa nei livelli minimi di assistenza garantiti dal medesimo Ssn alla generalità dei cittadini.