Ricercatori non confermati e divieto di libera professione
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, D.L. 57/1987 convertito, con modificazioni, nella legge 158/1987, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto vieta ai ricercatori universitari, sino al superamento del giudizio di conferma, lo svolgimento di attività libero-professionali, consentite, invece, ai ricercatori confermati. Non risulta infatti la manifesta irragionevolezza né la palese arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore di pretendere un iniziale periodo di attività a tempo pieno durante il quale siano escluse attività libero-professionali connesse alla iscrizione ad albi.