Nel ribadire che l'art. 36 Cost., terzo comma, garantisce al lavoratore un diritto perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, la Corte ha tuttavia precisato che, col termine "riposo settimanale", il costituente intese esprimere sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità e alla varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque "non vengano superati i limiti di ragionevolezza".