La Corte di Cassazione, in relazione alla posizione del chirurgo imputato ha evidenziato come le omissioni riconducibili al sanitario abbiano integrato altrettanti antecedenti causali dell'evento, incombendo sul professionista comunque la verifica delle condizioni di adeguata preparazione anestesiologica del paziente ai fini dell'esecuzione dell'intervento, fermo l'obbligo di procrastinarlo o comunque di soprassedere in caso contrario alla stregua del corretto svolgimento dell'attività medico-chirurgica in équipe. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai sanitari ai fini civili, annullando la sentenza di condanna in appello ai fini penali per l'intervenuta prescrizione del reato.