La Suprema Corte ha evidenziato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto relativo al risarcimento del danno tra la data del licenziamento e quella dell'invito alla ripresa della prestazione lavorativa o fino al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, ma la contraddittorietà intrinseca ed insanabile del ricorso proposto dal medico ne ha determinato la pronuncia di inammissibilità con la conseguente impossibilità per i giudici di entrare nel merito della questione.