Le ferie non godute a causa di un periodo di malattia vanno sempre compensate con il pagamento dell'indennità sostitutiva. E non importa se il contratto collettivo di appartenenza dice diversamente, perché siamo di fronte ad un diritto non comprimibile e tutelato dalla Costituzione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione accogliendo la domanda (al momento del collocamento a riposo) del direttore dei servizi amministrativi di un istituto tecnico commerciale a cui la Corte di appello di Perugia aveva negato l'indennità in quanto le assenze non erano motivate da “esigenze di servizio”. A norma del contratto di categoria, infatti, era questa l'unica ipotesi in cui scattava sempre il diritto al pagamento dell'indennità.