La Cassazione in altra vicenda, ha già osservato che configura il reato previsto dal Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193, comma 3, e non un'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, sanzionata con la mera chiusura dell'istituto, lo svolgimento presso una struttura di cura medicochirurgica di attività specialistiche ulteriori a quelle autorizzate. La Corte di legittimità, in tempi recenti, ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al caso in cui all'interno di un ambulatorio medico polispecialistico, autorizzato per attività di analisi e radiologia, venivano praticate prestazioni sanitarie ulteriori non comprese tra quelle autorizzate. Il ricorso è stato rigettato.