Cassazione Sezione Lavoro
04/05/2012

Cassazione Lavoro - sentenza n. 6742/2012 Congedi parentali: il sabato e la domenica vanno conteggiati?

Il congedo parentale costituisce un diritto potestativo che può essere esercitato dal genitore-lavoratore al precipuo scopo di assicurare con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. A ciò deve aggiungersi che il congedo parentale frazionato è previsto esplicitamente dall'art. 32, primo comma, del d.lgs. 151/2001 ed è strutturato in maniera tale che la sua fruizione viene interrotta quando la lavoratrice rientra al lavoro, ricominciando a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione. Ciò implica che i giorni festivi, che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo parentale, vengono computati nell'ambito dei giorni di congedo, mentre quei giorni festivi che non ricadono in tale periodo non sono computabili come giorni dì fruizione del congedo stesso.

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