Cassazione Sezione Penale
18/01/2012

Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 2060/2012 Responsabilità penale per rifiuto di salire sull'ambulanza

La Corte di Cassazione ha osservato che la norma incriminatrice applicabile è concepita come delitto di pericolo, nel senso che prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione, e che è indubbio che, di fronte alla denuncia della situazione di un paziente in imminente pericolo di vita, proveniente anche da fonte qualificata, il medico di guardia ha il dovere d'intervenire con tempestività per prestare ogni possibile soccorso.

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