La Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava nullo il contratto di lavoro del direttore amministrativo Asl perché concluso in difetto dei requisiti legislativamente previsti per l'incarico rivendicato. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata aveva errato nel considerare non rientranti nei cinque anni di esercizio di attività di direzione tecnica o amministrativa il periodo di tempo in cui erano state svolte le funzioni di assessore presso un comune e segretario comunale presso comuni di terza e seconda classe. Le funzioni di assessore configurano una carica di natura politica cui non competono specifiche competenze in materia di direzione tecnica ed amministrativa e non possono essere computate per l'integrazione del periodo utile all'incarico.