Cassazione Sezione Penale
20/09/2011

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 34373/2011 Esclusa la colpa del datore di lavoro se il medico competente sbaglia diagnosi e cura

La Corte di Cassazione ha precisato che il datore di lavoro non è responsabile di un eventuale errore nella diagnosi o nella cura commesso dal medico competente. La Corte di cassazione, pur ribadendo l'obbligo per chi riveste una posizione di garanzia all'interno dell'azienda, di effettuare i dovuti controlli sui preposti per valutare il rispetto delle norme di sicurezza, esclude la responsabilità del dirigente o del datore nel caso di un errore medico. Gli ermellini ricordano, infatti, che la responsabilità è in tal caso soggettiva. Al datore può semmai essere contestata la scelta del medico competente, se palesemente inadeguato, o il mancato controllo sul regolare svolgimento dell'attività di prevenzione. Non gli si può chiedere però di valutare le diagnosi.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it