L’Inpdap consente ai propri iscritti, qualora ne facciano richiesta, di rinunciare al provvedimento di riscatto, in tutto o in parte, anche per periodi che risultano coperti dal contributo integralmente già pagato ed in proposito ha diramato la nota informativa numero 6 del 5 maggio 1999.
26 Settembre 2025
INPS - nota del 26 settembre 2025
Maternità e paternità da freelance