La Corte di Cassazione ha chiarito che i giudici d’Appello avevano ricondotto la morte del paziente alla scelta terapeutica in concreto effettuata, senza delineare le ragioni in base alle quali l'intervento come in concreto praticato, avesse determinato la produzione dell'evento lesivo; e senza esplicitare la dinamica causale, in base alla quale, la diversa scelta terapeutica ritenuta obbligatoria, avrebbe scongiurato il verificarsi dell'episodio settico causa del decesso.