Cassazione Sezione Penale
31/03/2011

Corte di Cassazione - Quarta sezione Penale - sentenza n. 13315/2011 Farmacista compila ricette mediche in bianco

Con la ricetta, il medico compie una attività ricognitiva del diritto soggettivo dell'assistito alla erogazione di medicinali, rendendo operativo tale diritto con l'emissione della ricetta. Tale atto ha dunque natura complessa: di certificato, nella parte in cui il medico attesta dati da lui rilevati, e di autorizzazione amministrativa, nella parte in cui rimuove i limiti imposti dalla legge all'esercizio del diritto soggettivo all'assistenza farmacologica. È essenziale, quindi, che ciascuna prescrizione risponda a valutazioni diagnostiche che il medico stesso abbia obiettivamente ed accuratamente maturato. Deve essere dunque il medico - e solo il medico -, acquisiti tutti gli elementi necessari per una esauriente valutazione clinica del caso, a decidere se prescrivere o meno il farmaco ovvero, se del caso, mutare una precedente prescrizione farmacologica.

 

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