La condotta dell’imputato (Direttore del dipartimento di cardiologia) era priva del dolo intenzionale e del movente puramente ritorsivo, ma aveva in via principale l’intento di procedere ad una riorganizzazione volta a migliorare la qualità e l'efficienza del reparto di cardiochirurgia, pur accettando, quale conseguenza di tale preminente obiettivo, il verificarsi di un danno ingiusto alla professionalità dei due cardiochirurghi illegittimamente esclusi dalla sala operatoria.