Se la legge regionale stabilisce che l’assistenza nel campo della salute mentale è assicurata in ciascuna azienda dal Dipartimento di Salute mentale e che il direttore generale ha il potere di organizzare tale dipartimento istituendo i Centri di salute mentale con bacino di utenza da 75000 a 120000 abitanti affidando la direzione a un medico psichiatra di secondo livello, nel caso in cui venga istituito il Centro in mancanza dei requisiti di utenza, il direttore preposto non potrà ottenere i compensi parametrati a quelli del “primario”.