Il caso trae origine dal licenziamento intimato ad una lavoratrice sulla base di addebito disciplinare costituito da due assenze dal lavoro che la medesima aveva cercato di giustificare attraverso la produzione di certificazioni sanitarie risultate false. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla lavoratrice. Osservano gli Ermellini come correttamente la Corte territoriale non abbia tralasciato di eseguire un’autonoma valutazione della gravità degli addebiti disciplinari nel momento in cui si è riferita all’accertata intensità del dolo evincibile dalle modalità fraudolente, quali l’utilizzazione di certificati sanitari falsificati, modalità, queste, che inducevano a ritenere inaffidabile la lavoratrice, nei cui confronti appariva giustificato il licenziamento.