Una struttura specialistica ha richiesto l'integrazione dei compensi per prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento. L'azienda sanitaria ha negato la propria legittimazione passiva, sostenendo che il debito ricadesse sulla Regione o su un'azienda "capofila", in virtù dei flussi finanziari e di vecchi modelli organizzativi di tesoreria. I fatti clinici riguardano l'effettiva esecuzione di esami specialistici ambulatoriali, validati dal possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento, e regolati da precisi accordi contrattuali. La controversia si è focalizzata sulla scissione tra l’ente che programma/finanzia e l’ente che gestisce/stipula. L'esito finale stabilisce che, in assenza di una norma regionale esplicita che deleghi il pagamento a terzi, l'obbligo pecuniario grava direttamente sulla ASL che ha sottoscritto l'accordo, poiché il contratto vincola solo le parti firmatarie. La supremazia regionale nella ripartizione delle risorse non trasforma l'ente finanziatore in debitore diretto verso i privati.