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09/12/2025

Cassazione: quando si verifica l'unico caso di perdita del diritto alle ferie

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SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVLE, SEZIONE LAVORO, DEL 10.07.2025, N. 18889

Un dirigente sanitario di struttura complessa a cui, a seguito della cessazione dal servizio non ha goduto delle ferie residue, nonché dei 15 giorni di riposo per rischio radiologico, ne ha chiesto la monetizzazione, ricevendone un diniego da parte dell’asl datrice di lavoro.

Ne è nata una controversia giudiziale conclusasi con una sentenza della Cassazione civile, sez. lavoro, nei termini sottoriportati:

“Si è infatti chiarito che dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 6.11.2018 deriva che:
Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite.

È il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. N. 15652/2018

La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente di averlo al contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. N. 21780/2022).

Muovendo da tale ricostruzione la Cassazione civile ha affermato il seguente principio di diritto: “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era proposto non fossero tali da impedire il loro godimento; il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l’avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”

Con sentenza del 10.07.2025, n. 18889 la Cassazione civile, sez,. lavoro, ha quindi riconosciuto al dirigente di struttura complessa suindicato il diritto alla monetizzazione di ferie e riposo per rischio radiologico non goduti all’atto della cessazione dal servizio.

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