La clausola di salvaguardia inserita in un contratto di accreditamento, con cui la struttura sanitaria si impegna a non impugnare i tetti di spesa e a rinunciare a eventuali azioni già intraprese, necessita di essere contestata specificamente in sede di giudizio affinché possa sortire effetti preclusivi. L'omessa eccezione da parte dell'amministrazione rende inapplicabile la clausola, non potendosi rilevare d'ufficio, stante il divieto di ius novorum.