Servizi sanitari transfrontalieri forniti da un prestatore a un paziente, simultaneamente presenti nello stesso luogo, quand'anche implicanti l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, non possono essere considerati come servizi della società dell'informazione e della comunicazione e non possono quindi rientrare nella nozione di telemedicina ai sensi dell'art. 3, lett. d), della direttiva 2011/24.