Il turbamento e sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, genericamente allegati, non costituiscono le conseguenze pregiudizievoli in concreto derivate dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, ma coincidono con la stessa lesione del diritto e non può darsi il risarcimento del danno in re ipsa. Per assolvere all'onere allegatorio, infatti, il danneggiato deve allegare quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, egli abbia concretamente subito.