Il diritto al rimborso trova fondamento nell'art. 32, comma 1, della Costituzione quale diritto inviolabile e fondamentale alla tutela della salute oggetto di protezione incondizionata.
Il requisito della "comprovata eccezionalità" richiesto per il rimborso delle spese non previamente autorizzate deve essere riferito alle cure sanitarie necessarie e non al decorso clinico della malattia, dovendosi valutare la situazione di necessità esistente prima della fruizione del trattamento stesso.