La responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.