In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno che, concorrendo con il fatto illecito, non rileva ai fini della determinazione del grado di invalidità permanente né nella liquidazione del danno, salvo il caso in cui essa si configuri come menomazione "concorrente" e non meramente "coesistente" rispetto ai postumi dell'illecito.