La vittima di lesioni, privata del proprio lavoro, che rimane inerte, senza cercarne un altro compatibile con le sue condizioni di salute, assume una condotta che, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., concorre ad aggravare il danno. Tale condotta, tuttavia, non può bastare, da sola, ad elidere il diritto al risarcimento del danno da perdita del reddito.