La riduzione alla metà dell'I.R.P.E.G., prevista per gli enti ospedalieri, è inapplicabile alle aziende sanitarie locali non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutesi nel tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell' assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in "aziende ospedaliere" oppure quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle predette ASL.