Le innovazioni introdotte all'art. 15, co. 7-bis, d.lgs. 502/1992, dall’art. 20, co. 1, L. 118/2022, rappresentano che il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è venuto meno, dovendo la valutazione comparativa della Commissione essere condotta secondo criteri fissati preventivamente, e dovendosi mettere capo ad una graduatoria dei candidati che vincola totalmente la scelta del direttore generale, destinata indefettibilmente a cadere sul candidato che ha conseguito il miglior punteggio; pertanto, la controversia in questione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.