Corte Costituzionale - Sentenza n. 65 del 16 maggio 2025
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Con legge regionale del 30 maggio 2024, n. 24 la Regione Puglia aveva stabilito che alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale non si applicasse il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dall’art. 15-nonies, comma 1 (come è noto quest’ultima norma prevedeva che i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale dovessero essere collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, consentendo comunque loro di permanere in servizio al fine di maturare quaranta anni di servizio effettivo, sempre che non venisse superato il limite massimo di settanta anni di età).
La predetta legge regionale della Puglia è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella parte in cui esclude l’applicabilità dei dirigenti medici e sanitari delle strutture private accreditate dal limite di età previsto dal d.lgs. 502/1992, art. 15-nonies comma 1, sostenendo che tale limite di età è invece applicabile anche alle strutture private in quanto queste erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale e farebbero quindi parte del sistema sanitario pubblico. Secondo il Presidente del Consiglio la disposizione regionale avrebbe violato l’art. 117, terzo comma Cost.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 65 del 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta legge della Regione Puglia, precisando che nella normativa del Servizio sanitario nazionale non figurano, ai fini dell’accreditamento, previsioni statali che attengono al limite di età dei dirigenti medici e sanitari di strutture private, per cui i limiti di età previsti per il pubblico dipendente del Servizio sanitario nazionale non operano nei confronti dei dipendenti delle strutture private.
06 Maggio 2025