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13/05/2025

La retribuzione del dirigente sanitario è omnicomprensiva e su base mensile. Sentenza della Cassazione Civile

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Cassazione Civile - Sentenza n. 30744 del 29 novembre 2024

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dirigente sanitario campano ha proposto ricorso al Tribunale in quanto durante lo svolgimento del rapporto lavorativo, contrariamente a quanto accadeva per i giorni di presenza in servizio, della durata di 6 ore e 20 minuti, i giorni di assenza per ferie, malattia, festività, permessi e assenze similari erano calcolati nella misura di 6 ore al giorno. In questo modo vi sarebbe stato un calcolo errato del cosiddetto debito orario, con conseguente svolgimento di un orario di lavoro supplementare non dovuto (20 minuti per ogni giorno di assenza dal lavoro).

Il predetto ha chiesto quindi di accertare e dichiarare illegittimo ed errato il sistema di calcolo adottato e la condanna dell’asl di appartenenza a corrispondere le differenze retributive.

Il Tribunale ha accolto il suindicato ricorso; l’Asl territoriale si è rivolta alla competente Corte territoriale che ha però rigettato l’appello.

La predetta Asl ha quindi proposto ricorso avanti la Cassazione civile, osservando che per i dirigenti sanitari non vi sarebbe un orario fisso su base settimanale in quanto l’organizzazione del lavoro impone che i loro compiti siano espletati, per ragioni di organizzazione aziendale, attraverso un sistema di turnazione che non sempre consente di effettuare, in maniera matematica le 38 ore settimanali e che il sistema di rilevazione delle presenze non è collegato a quello economico retributivo (l’indicazione di 6 ore o 6 ore e 20 minuti per la giornata di assenza o presenza rappresenta un dato puramente formale). Il ricorrente è sempre stato pagato sulla base di 38 ore settimanali e l’eventuale svolgimento di più ore lavorative non avrebbe potuto comportare, comunque, una maggiore retribuzione, ma, al limite, un credito orario da utilizzare con riposi compensativi.

La Cassazione civile non ha condiviso il giudizio della Corte d’appello secondo cui l’Asl avrebbe dovuto pagare le differenze retributive per un indebito aumento della prestazione lavorativa in base al seguente principio di diritto per il quale: “Il dirigente sanitario che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall’Asl, non ha diritto a un compenso supplementare in quanto, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, sicché l’azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di fare eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo”.

Nel caso di specie la Cassazione ha rilevato che la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro contrattuale per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato. Se corrisposto il trattamento accessorio costituito dalla retribuzione di risultato non è possibile quindi la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, perché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri e immancabili dell’incarico affidatogli.

Con sentenza del 29.11.2024, n. 30744 la Corte di Cassazione ha pertanto accolto il ricorso dell’Asl, cassando la sentenza impugnata e rigettando la domanda originaria del sanitario di condanna dell’asl al pagamento delle differenze retributive.

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