In materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Questo vale sia nel caso di situazioni di eccezionale gravità ed urgenza che ostacolano la preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso di diniego illegittimo dell'autorizzazione stessa.