Cassazione Sezione Civile
25/02/2025

Cassazione Civile - Sez. Unite - ordinanza 4847/2025 Al giudice ordinario la competenza in materia di cure all'estero

In materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Questo vale sia nel caso di situazioni di eccezionale gravità ed urgenza che ostacolano la preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso di diniego illegittimo dell'autorizzazione stessa.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it