Dalla disamina complessiva della disciplina contrattuale sulla posizione del dirigente con impegno orario ridotto emerge che le parti sociali hanno modulato l'applicazione del criterio del pro rata temporis previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015 rimanendo nel perimetro delineato dalla Corte di giustizia UE nell'interpretazione della direttiva e dell'accordo quadro in materia, riproporzionando i trattamenti economici e salvaguardando i diritti che attengono strettamente alla persona.